PROTEZIONE CIVILE


Dicembre 2012

CHIAREZZA:
quali sono le funzioni vietate?

Nel DNA di tutti gli Alpini c’è la solidarietà e sempre pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà nei più svariati modi.
Con molta frequenza, in particolare ai Volontari di Protezione Civile, vengono richieste attività che non rientrano nei compiti dei Volontari che non si possono fare.
Una tra le attività vietate è relativa alla viabilità in occasioni di diverse manifestazioni come per esempio la viabilità in occasioni di gare ciclistiche, sagre paesane, concerti ecc.. Per questo motivo ho ritenuto opportuno far pubblicare su ‘Fiamme Verdi’ la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il quale con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alla Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento delle attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle diverse ipotesi di rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessarie e indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi (art.3.1 della L.225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art.117 Cods., secondo e terzo comma)”.
Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o predisporre, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia).
Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art.316-bis del codice penale e/o srt.498 del codice penale (come previsto dalle circolari prot. DPC/CG/008137 DEL 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).
Essendo che la Protezione Civile non è annoverata tra gli organi di Polizia Stradale i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli articoli 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.
I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può affidare loro queste funzioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche.
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerente a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.
Che non rientrava nei compiti dei volontari fare servizio di viabilità era noto già da tempo. Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere sono la prevenzione, la previsione e il soccorso.
Inoltre, qualora che un volontario o una squadra di volontari vengono trovati a svolgere attività che non rientrano nelle competenze, seppur in totale buona fede, coinvolgono anche altre persone che hanno tutto il diritto di fare ‘sonni tranquilli’, per primo il Presidente della Sezione sul quale grava la responsabilità di tutte le attività che si svolgono a livello sezionale.
La nota rivolta ai volontari di protezione civile, vale anche per quei volontari che operano anche saltuariamente con una pettorina gialla o arancione senza le insegne della protezione civile.

Andrea Danieli