PROTEZIONE CIVILE |
Dicembre 2012 |
Nel DNA di tutti gli Alpini c’è la solidarietà e sempre pronti ad aiutare chi
si trova in difficoltà nei più svariati modi.
Con molta frequenza, in particolare ai Volontari di Protezione Civile, vengono
richieste attività che non rientrano nei compiti dei Volontari che non si
possono fare.
Una tra le attività vietate è relativa alla viabilità in occasioni di diverse
manifestazioni come per esempio la viabilità in occasioni di gare ciclistiche,
sagre paesane, concerti ecc.. Per questo motivo ho ritenuto opportuno far
pubblicare su ‘Fiamme Verdi’ la nota del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale, il quale con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09
(pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alla
Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento delle attività diverse da
quelle “volte alla previsione e prevenzione delle diverse ipotesi di rischi, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessarie e
indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi (art.3.1 della
L.225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente
distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza
(art.117 Cods., secondo e terzo comma)”.
Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non
può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto
a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o predisporre, monitorare,
sorvegliare o vigilare che dir si voglia).
Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di
attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione
dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla
più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U.
n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione
degli art.316-bis del codice penale e/o srt.498 del codice penale (come previsto
dalle circolari prot. DPC/CG/008137 DEL 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del
11/03/2008).
Essendo che la Protezione Civile non è annoverata tra gli organi di Polizia
Stradale i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli articoli 11 e 12 del
vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi
di viabilità né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto
riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti
Pubblici per scopi di Protezione Civile.
I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere
determinati servizi e NESSUNO può affidare loro queste funzioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
Art. 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche.
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerente a un pubblico
impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il
pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del
provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni,
continua ad esercitarle. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.
Che non rientrava nei compiti dei volontari fare servizio di viabilità era noto
già da tempo. Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere sono la
prevenzione, la previsione e il soccorso.
Inoltre, qualora che un volontario o una squadra di volontari vengono trovati a
svolgere attività che non rientrano nelle competenze, seppur in totale buona
fede, coinvolgono anche altre persone che hanno tutto il diritto di fare ‘sonni
tranquilli’, per primo il Presidente della Sezione sul quale grava la
responsabilità di tutte le attività che si svolgono a livello sezionale.
La nota rivolta ai volontari di protezione civile, vale anche per quei volontari
che operano anche saltuariamente con una pettorina gialla o arancione senza le
insegne della protezione civile.
Andrea Danieli