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REGOLAMENTO
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Il presente Regolamento
Regolamento Sezionale
(art. 24 dello Statuto)
Conegliano 6 Marzo 2011 Il Presidente sezionale |
Art. 1. - L’Associazione Nazionale Alpini (in
seguito denominata A.N.A.) è una associazione d’arma, fondata nel 1919, che
opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro. Ha sede in Milano via
Marsala 9.
La Sezione di CONEGLIANO dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nel
settembre 1925 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Conegliano via
Beccaruzzi 17.
Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale realizza, direttamente ed
attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie
manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell’art 2 dello Statuto dell’ANA
che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
Art. 2. - L’emblema ufficiale della Sezione è
il Vessillo, quello del Gruppo è il Gagliardetto. Entrambi devono essere
conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo hanno il dovere di
presenziare: i componenti il CDS, i Capi Gruppo con il proprio Gagliardetto ed i
Soci.
Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in
apposita “libretta” (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.
L’intervento a manifestazioni è deciso di volta in volta dal Presidente della
Sezione per il Vessillo e dal Capogruppo per il Gagliardetto.
Art. 3. - Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come
nazionali e sezionali nel calendario che il CDS predispone all'inizio di ogni
anno sociale.
L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni, così come
la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal
Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai
membri del CDS. In ogni caso deve essere assicurata la scorta di almeno n. 1
consigliere sezionale.
Per qualsiasi cerimonia i gruppi devono avere la preventiva approvazione della
Sezione.
Art. 4.
- La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell’art 4 dello Statuto,
firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla
Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione,
oppure in copia conforme all’originale autenticata dal Capo Gruppo.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda
redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla
sede nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver
letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché
i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od
iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale
riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica
nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli
scopi di propaganda anzidetta. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda
di ammissione.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di
Scrutinio, funzionante presso la Sede Sezionale.
Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie
dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.
Decisione e motivazione devono essere comunicate all’aspirante socio per
iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al
CDN.
Sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo
dell’iscrizione entro i termini stabiliti.
Solo i soci ordinari sono elettori attivi e passivi.
Art. 5.
- Gli Amici degli Alpini che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su
proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.
La domanda di iscrizione è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta
dal Capogruppo.
L’ammissione è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di
Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere
motivata.
Hanno diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini, e
ricevere le pubblicazioni nazionali, sezionali e di gruppo.
Partecipano alle attività e alle iniziative sezionali nei modi stabiliti dal CDS.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del
presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e non possono
portare il cappello alpino.
Sono inquadrati in due categorie: Soci aggregati e Soci aiutanti.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire
meno, può revocare l’iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in
qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del
Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 6.
- Il socio aggregato che abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il
Gruppo nelle attività associative per almeno tre anni, può presentare domanda
per il passaggio alla categoria di socio “aiutante”.
Tale domanda da redigersi su apposito modulo, controfirmata dal capogruppo e da
almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di
scrutinio.
L’opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione
potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative.
Il socio aiutante ha il diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni
distintivi appositamente previsti dal Regolamento nazionale, espressione della
riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto.
Art. 7.
- Entro il 14 febbraio di ogni anno, i Capi Gruppo dovranno consegnare alla
Segreteria della Sezione l’elenco dei soci in regola con il pagamento della
relativa quota sociale stabilita dall’assemblea sezionale.
Ai Soci, che non hanno rinnovato il tesseramento nei termini fissati, verrà
sospeso l’invio del giornale sezionale «Fiamme Verdi» e del giornale nazionale
«L’Alpino».
Per i nuovi iscritti, i Capi Gruppo dovranno inviare, entro il 15 di ogni mese
successivo all’iscrizione, i moduli anagrafici accompagnati dal documento
comprovante l’idoneità degli stessi ad appartenere all’A.N.A. e dal versamento
della relativa quota sociale.
Art. 8. - Pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il tesseramento ha inizio dal 1° novembre dell’anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell’anno corrente
Art. 9. - Gli organi sociali della Sezione
sono:
a) L’assemblea dei Delegati della Sezione;
b) Il Presidente della Sezione;
c) Il Consiglio Direttivo Sezionale;
d) La Giunta di Scrutinio per l’esame di ammissione a Socio;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non sono retribuite.
ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI
Art. 10. - L'Assemblea dei Soci o dei
Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della
Sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all’art.25
dello Statuto.
L’Assemblea è indetta:
- in sede ordinaria tra il 15 febbraio e il 15 marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria quando il Presidente della Sezione o il Consiglio
Direttivo lo giudichino necessario, oppure ne sia fatta richiesta per iscritto
da almeno 1/5 dei Soci o da 1/5 del Delegati, o ne sia fatta richiesta scritta
al Presidente da parte dei Revisori dei Conti
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria
sezionale che provvederà a norma dell’art 31 dello Statuto.
Art. 11.
- Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione mediante:
- avviso ai Capi Gruppo contenente l’ordine del giorno almeno 30 giorni prima di
quello stabilito per la riunione;
- affissione sull’Albo Sociale;
- pubblicazione avviso sul sito internet sezionale.
L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia
in prima sia in seconda convocazione (almeno un’ora dopo la prima), gli
argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche
sociali, l'elenco di quelli che cessano dalla carica e di quelli che la
conservano. E’ vietata l’indicazione della voce “Varie” nell’ordine del giorno
di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la
trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
La verifica dei poteri dell’Assemblea è affidata ad apposita Commissione.
Art. 12.
- L’assemblea ordinaria nomina, scegliendoli tra i presenti, il proprio
Presidente, un Segretario e almeno tre Scrutatori.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti i Delegati che
rappresentano la maggioranza degli iscritti alla Sezione, in seconda
convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei Delegati presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti, qualora però il numero
dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi
diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei
votanti.
Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci
(ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.
Art. 13.
- L’Assemblea Ordinaria della Sezione può trattare esclusivamente gli argomenti
posti all’Ordine del Giorno, e viene convocata per:
a) discutere e deliberare su:
• Rendiconto morale della Sezione;
• Rendiconto consuntivo e preventivo della Sezione;
• Relazione dei Revisori dei conti;
• Proposte del Consiglio Direttivo Sezionale e proposte presentate per iscritto
da almeno venti delegati, quindici giorni prima convocazione dell’Assemblea
stessa;
• Relazioni delle varie commissioni sezionali;
• Determinazione della quota sociale per l’anno successivo;
• Altri argomenti all’ordine del giorno
b) eleggere:
• Il Presidente della Sezione
• I Consiglieri Sezionali
• I Revisori dei conti
• I componenti la Giunta di scrutinio
• I componenti della Commissione verifica poteri
• I Delegati all’Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)
Art. 14.
- Ciascun Gruppo è rappresentato, all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, da un
Delegato ogni 25 Soci Alpini o frazione superiore a 12.
Non possono essere Delegati all’Assemblea i membri del CDS, i Revisori dei Conti
e i candidati consiglieri.
Il numero dei Delegati spettante a ciascun Gruppo viene determinato dalla
Segreteria della Sezione in relazione al numero di Soci Alpini in regola col
pagamento della quota sociale al 31 dicembre.
Al Gruppo avente meno di 25 Soci spetta comunque un Delegato.
Il Capo Gruppo, purché non incorra nell’esclusioni di cui sopra, occupa di
diritto uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo. Egli può farsi
rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta da altro Delegato del
Gruppo.
Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati.
Art. 15. - La nomina dei Delegati all’Assemblea sezionale deve essere fatta durante l’Assemblea del Gruppo e copia del verbale della medesima deve essere inviata alla Segreteria della Sezione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il verbale deve indicare le generalità dei Delegati. I Soci potranno intervenire all’Assemblea, ma non avranno diritto al voto e non potranno partecipare alla discussione.
Art. 16. - Il Presidente sezionale, che può
anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta
(50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga
la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di
ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il
maggior numero di voti.
Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il
maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più
giovane d’età.
Art. 17. - Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione,
b) è il garante dell’applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del
Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
c) convoca e può presiedere le Assemblee,
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
e) nomina i tre Vice Presidenti,
f) presiede il Comitato di Presidenza,
g) convoca e presiede il C.D.S.,
h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
i) è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione,
l) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale,
m) presiede il Comitato di Gestione del Museo.
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione, in mancanza del
Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice
Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi,
ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto
provvedimento.
Art. 18. La carica di Presidente sezionale è
incompatibile con qualsiasi carica elettiva politico-amministrativa. La
candidatura a cariche comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente
rassegnare le dimissioni dalle stes-se per potere candidarsi alla carica di
Presidente Sezionale.
Chiunque abbia partecipato alle candidature politico-amministrative non può
assumere la carica di Presidente o Consigliere Sezionale per un periodo di
almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione
dell'incarico, comunicata in forma scritta al CDS.
Art. 19. - La sezione è retta da un Consiglio
Direttivo Sezionale composto dal Presidente e da 21 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo sarà convocato, ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, dal Presidente o da chi ne fa legittimamente le veci.
Potrà essere convocato dalla Segreteria per ragioni di urgenza, su richiesta
scritta motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio, entro otto
giorni dalla presentazione presso la Sede Sociale della richiesta stessa.
Il Consiglio Direttivo si raduna di norma, in seduta ordinaria, almeno ogni due
mesi. Le riunioni possono avere luogo anche nelle località sedi di Gruppi.
I membri del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive sono considerati rinunciatari al proprio mandato. Il
Presidente di Sezione, entro otto giorni dalla data del provvedimento, ne darà
notizia scritta al Consigliere.
Qualora un Consigliere cessi dalle sue funzioni prima di aver terminato il
proprio mandato sarà sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni,
il quale assumerà l’anzianità di carica del sostituto. Al Consigliere che per
qualunque motivo ricopra la carica per meno di un anno e mezzo non viene
computata alcuna anzianità di carica.
Le delibere del Consiglio sono valide se alle riunioni dello stesso sono
presenti almeno 11 Consiglieri.
Art. 20.
- Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo
svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e
preventivo da presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi,
propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per
il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi.
Può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed
invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario.
Alle sedute partecipano senza diritto di voto, sempreché non siano anche
Consiglieri Sezionali: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo
Nazionale, il Segretario sezionale, il Direttore Responsabile del giornale
sezionale, il Responsabile Operativo dell’unità di Protezione Civile, il
Direttore del Museo, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed
eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.
Art. 21 - Il Consiglio nella sua prima
convocazione, su proposta del Presidente, nomina i tre Vice Presidenti scelti
tra i Consiglieri, di cui uno con la funzione di Vicario.
Il presidente nomina il coordinatore della Protezione Civile.
Il CDS nomina il Segretario e il Tesoriere che assieme al Presidente
costituiscono l’ufficio di Presidenza, i Consiglieri delegati presso i gruppi, i
responsabili delle varie attività.
Il Segretario, il Tesoriere e gli altri addetti possono essere scelti anche tra
i non appartenenti al Consiglio.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro solo
mandato consecutivo.
I Vice Presidenti durano in carica un anno e sono rieleggibili per un altro solo
mandato consecutivo.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili di seguito per un
altro solo mandato consecutivo.
Ogni anno il Consiglio si rinnova di un terzo dei suoi componenti secondo
l’anzianità di carica degli stessi.
Qualora venga rinnovato più di un terzo del Consiglio, la durata del mandato
degli eccedenti sarà assegnata mediante estrazione a sorte.
La carica di Presidente e Consigliere sezionale è incompatibile con la carica di
Capo Gruppo
Art. 22. - Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un’Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S
Art. 23.
- Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per
iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono
essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e
fotografia formato tessera.
Al fine di avere una presenza capillare di dirigenti nel territorio di
competenza della Sezione o del Gruppo, si raccomanda che i candidati siano
omogeneamente distribuiti, in modo che tutte le zone siano rappresentate.
La Commissione Verifica Poteri verifica la conformità delle proposte di
candidatura e le trasmette al C.D.S.
Art. 24. - I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo. Essi devono entro 15 giorni dalla loro nomina eleggersi un Presidente. La carica di Revisore di Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.
Art. 25. - I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’Assemblea sezionale , esprimendo il proprio parere in merito.
Art. 26. - La Giunta di Scrutinio è composta da cinque Soci eletti dalla Assemblea Sezionale e durano in carica tre anni è rieleggibile per un altro solo mandato consecutivo. La carica di membro della Giunta di Scrutinio è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.
Art. 27. - La Giunta di Scrutinio ha il
compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertare i requisiti
e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste
per i nuovi soci.
Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla
presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri
della Giunta. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da
trasmettere al C.D.S.
La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei
Soci, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.
Art. 28.
- La Commissione di verifica poteri è composta da 5 soci e viene nominata ogni
anno dall’Assemblea Sezionale ed all’interno della stessa viene eletto il
Presidente.
Compito della Commissione è la verifica della legittimità dell’Assemblea.
Art. 29. - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l’iniziativa e deve attuarsi secondo quanto previsto dall’Art. 27 dello Statuto.
Art. 30.
- Tutte le cariche del Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per
la carica di capigruppo è auspicabile una rotazione dopo due mandati triennali.
Il numero dei consiglieri viene determinato in 1 ogni 10 soci, con un massimo di
14 consiglieri. E’ data facoltà all’assemblea del gruppo di modificarne il
numero, in base alle particolari esigenze di ogni gruppo. In caso di parità
risulta eletto il candidato più giovane d’età.
Art. 31. - L’Assemblea di Gruppo deve
nominare il Capo Gruppo e possibilmente un Cassiere (vedi art. 28 Statuto
Nazionale). Previa delibera dell’Assemblea del Gruppo, il Capogruppo ed il
Cassiere possono essere eletti dal Consiglio di Gruppo.
Appena il numero di Soci supera i 25, si dovrà nominare un Segretario e un
Consiglio di Gruppo.
Art. 32. - Tra il 1° novembre di ogni anno ed
il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea per:
a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario
dell'anno sociale trascorso;
b) proporre i candidati alle cariche sezionali;
c) determinare la quota associativa per l’anno successivo;
d) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
e) determinare il numero dei consiglieri di gruppo;
f) eleggere le cariche sociali di Gruppo;
g) se il gruppo ha più di 25 Soci, eleggere i Delegati Sezionali
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei
poteri e la regolarità del dibattito, e almeno tre scrutatori, in caso di
elezioni.
Art. 33. - L’Assemblea del Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.
Art. 34. - L’Assemblea del Gruppo deve essere convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno, nel termine di due settimane dalla data di convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione (almeno un’ora dopo la prima). Copia della convocazione deve essere inviata al Presidente Sezionale e al Consigliere Sezionale delegato a rappresentare la Sezione presso il Gruppo. E’ vietata l’indicazione della voce “Varie ed eventuali” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
Art. 35. - Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.
Art. 36. - Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 31 gennaio di ogni anno, copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, con gli atti prodotti dall’assemblea.
Art. 37. - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo a cui appartiene.
Art. 38. - Il presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.
Art. 39.
- Sono vietate iniziative di Soci o di Gruppi in nome della Sezione, qualora
quest’ultima non le abbia autorizzate per mezzo dei propri organi competenti e
qualora esse siano in concorrenza con quelle promosse dalla Sezione a discapito
delle medesime.
I responsabili delle iniziative di cui al comma precedente e i Soci dei Gruppi
interessati dalle iniziative medesime terranno in ogni caso sollevate sia la
Sezione che l’A.N.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed atti
compiuti dai Gruppi stessi.
Con la loro iscrizione alla Sezione, i Soci accettano incondizionatamente il
presente Regolamento ed esonerano l’A.N.A., la Sezione e i Gruppi da qualsiasi
responsabilità nel caso di danni ed infortuni subiti in occasione di gite e
manifestazioni sociali.
Art. 40. - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio direttivo sezionale che potrà esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
Art. 41. - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un gruppo quando il numero dei Soci si riduce per oltre un anno del 50% del minimo stabilito dall’Art. 27 dello Statuto.
Art. 42. - Il Museo degli Alpini è una realtà
della Sezione di Conegliano, ha sede in Piazzale San Martino.
Il suo funzionamento è determinato da un regolamento approvato dal C.D.S.
Il Direttore del Museo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.,
sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.
Art. 43.
- Il periodico della Sezione è «Fiamme Verdi».
Il Consiglio Sezionale provvede alla nomina del Direttore Responsabile e, su
proposta di questi, del Comitato di Redazione. Il Presidente Sezionale fa parte
di diritto del Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile viene riconfermato di anno in anno dal C.D.S. Può
essere sostituito senza particolari formalità:
a) dietro sua espressa richiesta;
b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.
Il giornale sezionale viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della
quota. La periodicità della pubblicazione del giornale sezionale viene stabilita
dal C.D.S.
Gli articoli e notizie che saranno inviate dai Soci saranno vagliati dal
Direttore Responsabile del periodico. Nessun Socio potrà presentare reclamo per
l’esclusione o il ritardo nella pubblicazione di qualche articolo o notizia.
Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del
C.D.S.
Art. 44.
- Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un’Unità di
Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo non vincolante del
C.D.S., il coordinatore di Unità di Protezione Civile.
Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto
alle riunioni del C.D.S., sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.
L’Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di
spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno
sociale.
L’Unità di Protezione regola il proprio funzionamento con un proprio regolamento
interno approvato dal CDS.
Art. 45. - L'attività dei Cori e delle fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.
Art. 46.
- Nell'ambito della Sezione è costituito il Gruppo Sportivo Alpini.
Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività
Sportive che cura il coordinamento del Gruppo Sportivo. Il Responsabile
partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S., sempreché non sia
anche Consigliere Sezionale.
Art. 47.
- Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, attua le necessarie
azioni per la gestione ordinaria della Sede.
I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono
previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S.
all'inizio di ogni anno sociale.
L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S. con apposito regolamento.
Art. 48.
- Lo scioglimento della Sezione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria di
Sezione.
Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o
per delega, almeno due terzi degli aventi diritto, e la relativa delibera deve
essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti..
Art. 49. - Il l CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l’approvazione dell’Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 50. - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente regolamento o per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizione dello Statuto e del Regolamento nazionale.